1. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con riguardo agli animali di affezione,» sono soppresse;
b) la parola: «prefettizi» è soppressa;
c) dopo le parole: «alle guardie particolari giurate» sono inserite le seguenti: «volontarie o dipendenti»;
d) la parola: «riconosciute» è soppressa;
e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali, nell'ambito delle funzioni giuridicamente stabilite dall'ordinamento vigente».